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No. Accogliendo un appello da parte dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada in data 8 Marzo 2010 è stata presentata la proposta di legge n. 3274 “modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e computo delle circostanze, e all’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, in materia di competenza del giudice di pace”.
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L’art. 1 della proposta de quo, lasciando inalterato il primo comma dell’art. 589 c.p. (chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni) ne modificherebbe il secondo aumentando la pena da due a tre anni - nuovo testo:
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chiunque cagiona per colpa la morte o lo stato di coma irreversibile di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito con la reclusione da tre anni a sette anni; testo attuale:
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se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Il terzo comma - “si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope” - verrebbe modificato applicando la pena della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da:
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
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Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici” verrebbe modificato “ma la pena non può superare gli anni diciotto”.
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Sulla scia del “chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta (..) in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere” ex art. 612 bis c.p. si vorrebbe introdurre un ulteriore comma all’art. 589 c.p. “le pene di cui al secondo comma sono raddoppiate se il fatto è commesso da soggetto che guidi con azzardo, con temerarietà o con aggressività manifesta tale da mettere in serio pericolo la sicurezza stradale e l’incolumità”…
chissà quante pronunce della Cassazione servirebbero, nel caso in cui tale proposta venisse approvata, per comprendere cosa debba intendersi con guida con azzardo, temerarietà o aggressività manifesta! BB, vice capogruppo dell’Italia dei Valori alla Camera, si augura che quelle di Maroni non siano «come spesso capita, parole al vento» e invita il ministro «per introdurre il reato di omicidio stradale basta che chieda la calendarizzazione immediata della proposta di legge di Italia dei Valori, la n. 3774 del 14 Ottobre 2010
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