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Il reato sussiste anche se la coltivazione mira a soddisfare le esigenze di approvvigionamento personale, in ragione della idoneità della condotta ad accrescere i pericolo di circolazione e diffusione delle sostanze stupefacenti e ad attentare al bene della salute con incremento delle occasioni di spaccio.
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Cassazione penale, sezione IV, sentenza 10 giugno 2005, n. 22037 In tema di stupefacenti, alla coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti non si applica l’art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, bensì l’articolo 73 dello stesso D.P.R., essendo irrilevante, ai fini della declaratoria di responsabilità penale, la destinazione d uso personale della coltivazione, nonché la modesta estensione di quest’ultima.
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Solo l’assenza o insufficienza di effetto drogante della sostanza coltivata consente di escludere l’offensività della condotta, configurandosi così il reato impossibile previsto dall’articolo 49 c.p. (Nella specie, la Corte ha osservato che le modifiche introdotte con la legge 21 febbraio 2006 n. 49 non hanno inciso sulla disciplina relativa alla coltivazione di stupefacenti). Cassazione penale, sezione IV, sentenza 7 dicembre 2006, n. 40295
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La giurisprudenza è sin dall’inizio concorde nel sostenere la responsabilità del condominio se e nel caso in cui dal non avvenuto mantenimento del lastrico solare consegua un danneggiamento ad altri beni immobiliari.
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Tra le norme da evidenziare si vede che: “dato che il lastrico solare del palazzo (subordinato al regolamento condominiale) ha il compito di protezione dell’edificio anche se è parte di proprietà di superficie o se è concesso in utilizzo unico a uno dei membri del condominio, al dovere di badare alla sua aggiustatura o alla sua ristrutturazione sono obbligati tutti i condomini, in collaborazione con il possessore della superficie o con il possessore del diritto di utilizzo singolare.
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Quindi, dei danneggiamenti provocati all’alloggio dipendente per le penetrazioni d'acqua derivanti dal tetto, guastato per mancanza di mantenimento, sono responsabili di tutte le necessarie inosservanze alla compito di manutenzione, in base alle misure indicate dal cit. art. 1126 c.c.” ( . . .) (Cass. civ., sez. un., 29 aprile 1997, n° 3672).
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In altra ipotesi, si è stabilito, in terminis, che “Il tetto solare, anche se concesso in utilizzo riservato o di proprietà unica di uno dei membri del condominio, ha un compito di protezione dell’edificio e pertanto l'onere di badare alla sua sistemazione o ristrutturazione, sempre che non dipenda da azione ascrivibile solo a tale condomino, pesa su tutti i membri del condominio, con suddivisione dei connessi importi in base ai principi di cui all'art. 1126, c. c.; quindi il condominio è responsabile, in veste di manutentore ex art. 2051, c. c., dei danneggiamenti che siano dovuti al singolo condomino o a soggetti terzi per mancanza di custodia del tetto, non essendo rilevante a tale scopo che i dovuti lavori di riparazione o ricostruzione che constino in un semplice restauro delle costruzioni già esistenti, ma impongano una speciale modificazione o completamento dopo abusi o mancanze della costruzione iniziale, eccetto in questo caso l’attività di risarcimento rispetto al fabbricante- ceditore ” (nella fattispecie, per ostacolare penetrazioni d'acqua ai piani di sotto, era obbligatoria la sistemazione di materiale coibente, adatto a fare fronte all'inefficace isolamento delle costruzioni iniziali) (Cass. civ., 29 ottobre 1992, n° 11774).
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E, infine, in merito ai danneggiamenti connessi al non avvenuto mantenimento del terrazzo nel condominio - caso ampliabile a molti di quelli che sono sottoposti alle Corti nazionali - si è affermato che “In materia di condominio di costruzioni il terrazzo a livello, anche se appartenente o in uso riservato di un solo condomino, ha lo stesso compito di rivestimento del tetto messo alla cima del palazzo rispetto agli alloggi che sono sotto”.
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Ne deriva che in base all'art. 1126 cod. civ. alla custodia del terrazzo a livello sono obbligati , in base all'art. 1126 cod. civ., tutti i comproprietari cui il terrazzo ricopre il ruolo di protezione, in appoggio al potenziale detentore della superficie o possessore del diritto di utilizzo riservato.
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Di conseguenza, i danneggiamenti provocati all’alloggio che si trova sotto da penetrazioni di acqua che provengono dal terrazzo rovinato per mancanza di mantenimento sono responsabili tutti i condomini obbligati alla sua conservazione, secondo i parametri di suddivisione dei costi definiti dall'art 1126 cod. civ..
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La richiesta di rimborso dei danneggiamenti è ammissibile rispetto al condominio a carico dell'amministratore, come delegato di tutti i membri del condominio obbligati a eseguire il mantenimento, ivi incluso il possessore dell’alloggio che si trova al medesimo livello del terrazzo”. (id., 11 settembre 1998 n. 9009).
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