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La giurisprudenza sostiene che la struttura della fattispecie delineata dall'art. 270 bis c.p. è compatibile con l'applicazione dei principi elaborati dalla stessa in materia di concorso eventuale nel delitto associativo.
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Il concorso esterno nel reato di associazione di stampo mafioso - e per estensione giurisprudenziale il 270 bis - può atteggiarsi secondo i principi generali in materia di concorso di persone nel reato, coma partecipazione materiale o morale.
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Mentre la partecipazione morale è stata pacificamente sempre ammessa, per quanto riguarda la partecipazione materiale in passato si sono registrate due posizioni.
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Per una prima tesi infatti si negava l'ammissibilità di un concorso esterno perché si diceva che argomentando a contrario ci sarebbe stata una sovrapponibilità del 110 c.p. con la partecipazione sia sotto il profilo oggettivo (contributo in entrambi i casi eziologicamente rilevante) che sotto il profilo soggettivo (dolo nel reato associativo).
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In secondo luogo si poneva l'accento su incriminazioni espresse riconducibili di fatto al concorso esterno come il 378 comma 2 cip.
La tesi prevalente invece ammette la configurabilità del concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso contestando le argomentazioni della prima teoria.
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Significativo contributo di chiarificazione e di sistemazione concettuale del tema è stato infatti offerto dalle Sezioni Unite (sentenza Mannino 12 luglio 2005 n. 33748) per la quali il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell'"affectio societatis") si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo:
con la precisazione che, per l'integrazione del reato, è necessario che:
a)gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti;
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b)all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sè ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali
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La Corte di legittimità è stata incisiva per le argomentazioni addotte a sostegno della configurabilità del concorso esterno nel delitto associativo precisando che neppure un'ampia e diffusa frammentazione legislativa in autonome e tipiche fattispecie criminose dei vari casi di contiguità mafiosa, com'è avvenuto, ad esempio, sul terreno del distinto fenomeno terroristico, mediante l'introduzione delle nuove figure del "finanziamento" di associazioni con finalità di terrorismo - art. 270 bis c.p., comma 1, inserito dal D.L. n. 374 del 2001, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 438 del 2001 - ovvero dell'"arruolamento" e "addestramento" di persone per il compimento di attività con finalità di terrorismo anche internazionale - artt. 270 quater e 270 quinquies c.p., inserito dal D.L. n. 144 del 2005, art. 15, comma 1, convertito in L. n. 155 del 2005 sarebbe comunque in grado di paralizzare l'espansione operativa della clausola generale di estensione della responsabilità per i contributi atipici ed esterni diversi da quelli analiticamente elencati, secondo il modello dettato dall'art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato, se non introducendosi una disposizione derogatoria escludente l'applicabilità della suddetta clausola per i reati associativi".
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