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Lo scrivente osserva, altresì, come LA CONFISCA RISPONDE ALL’ESIGENZA DI PUNIRE IL COLPEVOLE DI UN REATO CON L’ULTERIORE OBIETTIVO (principale od aggiuntivo) DELLA RIDISTRIBUZIONE DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI ILLECITAMENTE OTTENUTE.
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La confisca penale non va confusa né con la confisca amministrativa, quale sanzione punitiva di un illecito amministrativo già commesso, né con l’espropriazione per pubblica utilità.
Lo scopo precipuo della misura di sicurezza reale in commento è proprio quello di evitare che il reo, mantenendo la disponibilità di tali cose, sia indotto all’ulteriore commissione di reati.
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Tutto ciò premesso, l’istituto giuridico della confisca penale è stato inserito e collocato dal legislatore all’interno del codice penale e, precisamente, nel libro I (Dei reati in generale), Titolo VII (Delle misure amministrative di sicurezza), Capo II (Delle misure di sicurezza patrimoniali), con gli articoli 236 e 240 c.p. del 1930.
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Oggetto di confisca possono essere solo le cose mobili od immobili, a cui non sia stata già impressa per legge una destinazione e che non appartengano già allo Stato. In particolare, sono confiscabili anche i beni appartenenti a persone giuridiche.
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Con lo strumento giuridico della confisca si opera l’espropriazione ad opera dello Stato di beni collegati all’esecuzione di fatti criminosi, beni che potrebbero essere nuovamente utilizzati per porre in essere un’attività criminosa.
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La confisca rappresenta la principale misura di sicurezza patrimoniale prevista dal codice penale ed è in grado di incidere sul patrimonio e non sulla persona del condannato.
Più in particolare, la confisca consiste nell’ablazione di determinati beni che si trovino in rapporto di pertinenzialità con il reato per il quale sia stata pronunciata la sentenza di condanna.
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LA CONFISCA PENALE E’ IRREVOCABILE (effetto definitivo), dato che la durata dei suoi effetti non risulta commisurata alla permanenza dello stato di pericolosità sociale.
LA RATIO LEGIS DI QUESTO ISTITUTO E’ LA TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO ossia di contrastare in modo efficace i “moderni” fenomeni di illecito arricchimento fra i quali, nello specifico, tutti quelli riconducibili alla criminalità organizzata .
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La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato tre differenti tipologie di confisca riconducibili a quella facoltativa, obbligatoria e per equivalente.
Quest’ultima ricorre allorquando si possono confiscare, in alternativa al denaro, anche beni diversi (es. si veda il delitto di usura ex lege n. 108/1996).
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Per una migliore completezza espositiva dell’argomento, affermo che la confisca facoltativa viene disposta dal giudice in presenza di alcuni precisi presupposti:
● PERICOLOSITA’ DELLA COSA E DEL SOGGETTO AGENTE; ● NECESSARIETA’ CHE IL SOGGETTO ABBIA SUBITO UNA CONDANNA, CON SENTENZA O CON UN DECRETO PENALE; ● OCCORRE CHE LA COSA NON APPARTENGA AD UN TERZO ESTRANEO AL REATO.
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Può costituire oggetto di confisca ex art. 240 c.p. la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente anche nel caso di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma quinto, legge stupefacenti, non ostandovi il divieto posto in relazione a tale fattispecie dall’art. 12 sexies del Decreto Legge n. 306/1992 convertito nella Legge n. 356/1992, che, quale disposizione speciale, trova applicazione solo nell’ipotesi particolare dalla medesima regolata di condannato che non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui ha la disponibilità.
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(Cassazione penale, sezione IV, sentenza 5 aprile 2000, n. 4214) In sintesi, si può nuovamente affermare che la confisca è in termini di strumentalità rispetto alla commissione del reato.
Inoltre, le cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e quelle che ne costituiscono il prodotto e il profitto formano oggetto della confisca facoltativa (art. 240, comma 1, c.p.).
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