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CASI DI DIRITTO PENALE 2009, pag. 107. In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale (massima estratta da Corriere del Merito, 2009, 8-9, 887 nota di PICCIALLI). Cassazione penale Sez. Unite, (ud. 22-01-2009) 29-05-2009, n. 22676 Svolgimento del processo

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Il (OMISSIS) i tre amici M.E., N. R. e B.B., di (OMISSIS), si accordarono per acquistare eroina da consumare insieme. Il N., raccolto il denaro, si recò nel vicino paese di (OMISSIS) rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era già in precedenza rifornito e che incontrò in un bar.

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Acquistate due dosi e tornato a (OMISSIS), i tre amici assunsero l'eroina. Subito dopo il M. accusò un malore, al quale seguì il suo decesso.

Sulla base delle indicazioni fornite dal N. e dal B. ai Carabinieri, lo spacciatore fu identificato in R.I., nei cui confronti venne emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, artt. 83 e 586 c.p.. Il (OMISSIS) fu anche perquisita la sua abitazione, ove furono rinvenuti e sequestrati mg. 875 di eroina pura, trovata suddivisa in due distinti involucri e frammista a sostanza da taglio, nonchè un bilancino di precisione.

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Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10.9.1996, escluse la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta durante la perquisizione; ravvisò in tale detenzione il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5, e, concesse le attenuanti generiche, condannò l'imputato alla pena di dieci mesi di reclusione e L. quattro milioni di multa.

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Assolse, invece, il R. dalle ulteriori imputazioni relative alla cessione delle due dosi di eroina al N. e alla causazione del decesso del M., e ciò per la mancata conferma da parte del N. delle indicazioni fornite alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, atteso che il medesimo al dibattimento aveva reso dichiarazioni confuse e contraddittorie e, pur avendo confermato di conoscere il R., aveva escluso che fosse stato questi a vendergli la sostanza stupefacente poi rivelatasi letale.

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Proposero appello l'imputato (sostenendo che lo stupefacente sequestrato era destinato ad uso personale) e il pubblico ministero. 1.3. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17.12.2002, confermò la responsabilità del R. per il reato di detenzione di sostanza stupefacente (capo C) mentre, in riforma della precedente decisione, lo dichiarò colpevole anche degli ulteriori reati sub A) (cessione di sostanza stupefacente) e B) (reato di cui agli artt. 83 e 586 cod. pen., per avere determinato quale conseguenza non voluta la morte del M., deceduto a seguito della assunzione di parte della sostanza stupefacente ceduta al N.).

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Quindi, qualificato il delitto sub A) ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e riconosciuta la continuazione tra i reati sub A) e C), determinò la pena in anni due di reclusione per il reato di cui al capo B) (omicidio colposo ex art. 586 cod. pen.) e in anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 750,00 di multa per i restanti reati. In particolare, con riferimento al reato di cui al capo C) (detenzione di sostanza stupefacente), la corte d'appello osservò che non vi era la prova che lo stupefacente fosse detenuto ad uso esclusivamente personale.

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Con riferimento ai reati di cui ai capi A) (cessione dell'eroina al N.) e B) (art. 586 cod. pen.), la corte ritenne invece sussistente la prova che era stato proprio il R. a cedere al N. la droga che aveva poi cagionato la morte del M..

Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

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1)difetto di motivazione nella valutazione delle risultanze processuali, in quanto la sua responsabilità è stata fondata sulle dichiarazioni rese dal N. alla polizia giudiziaria, le quali non evidenziavano indizi gravi, precisi e concordanti;

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3)erronea applicazione degli artt. 83, 586 e 589 cod. pen. perchè l'evento letale occorso al M. gli era stato addebitato sulla base del solo nesso di causalità materiale, in quanto la morte si era verificata indipendentemente da ogni criterio di prevedibilità soggettiva e per circostanze atipiche; 3) violazione dell'art. 431 cod. proc. pen. perchè le sommarie informazioni testimoniali rese dal N. alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, costituendo atti ripetibili, non erano utilizzabili; 4) illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la condizione di "abituale assuntore di eroina" del R..

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