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IN MERITO ALLA DISTINZIONE TRA TESTAMENTO OLOGRAFO ED UNA QUALSIASI ALTRA SCRITTURA PRIVATA DAL PUNTO DI VISTA DELLA FIRMA
Per la distinzione tra testamento autografo ed una qualsiasi altra scrittura di natura privata dal punto di vista della firma, cfr. Cass. 24 ottobre 2003 n. 16007:
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«La firma di un atto che integra gli estremi della scrittura di natura privata serve, ex se, in base all’art. 2702 c.c., a produrre una previsione iuris tantum di autorizzazione del firmatario al contenuto del documento e di accettazione della responsabilità dell’atto, a prescindere dal fatto che il documento non sia stato scritto o elaborato dal firmatario; ne deriva che, se la parte avverso cui l’atto sia stato elaborato ne ammette la firma (o se essa, debba considerarsi come confermata), la scrittura fa totale dimostrazione della derivazione delle affermazioni da chi l’ha firmata, mentre il firmatario che prenda in carico, con denuncia di falso, che la firma era stata messa su foglio sottoscritto in bianco e illegalmente compilato, ha l’obbligo di dimostrare sia che la sottoscrizione era stata messa su foglio non ancora compilato, sia che la compilazione aveva avuto luogo absque pactis, cosicché se il documento contestato configura gli estremi della garanzia di corresponsione (o del riconoscimento di debito) compete al firmatario, in osservanza della norma di cui all’art. 1988 c.c., dimostrare l’insussistenza della relazione primaria, e non al soggetto a vantaggio di cui il documento appaia rivolto dimostrarne la sussistenza ».
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Infine, id., 29 aprile 1991 n. 4749: « La scrittura di natura privata é dimostrazione assoluta, fino a denuncia di falso, della derivazione della comunicazione di chi l'ha firmata, se il soggetto contro cui è creata ne ammette la firma, o se questa è lecitamente ritenuta come affermata, sebbene la notificazione sia istituita da parti contrassegnate da modi di scrivere differenti, sì da sembrare preparata da più soggetti, ben potendo la scrittura di natura privata essere elaborata da persona diversa dal firmatario o anche da più persone, essendo pretesa l'autografia soltanto per scritture specifiche, come il testamento autografo».
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NON APPLICABILITA’ NELLA ATTUALE GIURISPRUDENZA DEI MAGISTRATI DI PACE DEL COMMA 4° DELL’ART. 91, C.P.C., COME EMENDATO DALL’ART 13, LEGGE N. 17/2/2012, N. 10, IN RELAZIONE ALLA PENA ALLA CORRESPONSIONE DEI COSTI LEGALI.
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Dibattuta è stata, l’anno scorso, in forza della conosciuta nuova disciplina del settore dei pagamenti dei legali (d.m. giustizia 20.07.2012 n° 140) l’ attuabilità ai verdetti civili dell’art. 91, comma 4°, c.p.c., introdotto dall’art. 13 del d.l. 22.12.2011 n. 212 (conv. in legge 17.2.2012 n. 10), in rapporto al pagamento dei costi del processo, id est dei compensi del patrocinio.
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Questo il senso letterale della disposizione innovata: «Nelle cause stabilite dall’articolo 82, primo comma [quelle di valenza fino ad € 1.100,00, n.d.r.], i costi, pratiche e compensi pagati dal magistrato non possono oltrepassare il peso della richiesta».
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Orbene, più di un’incertezza è emersa in merito all’attuabilità del nuovo art. 91, 4° co., c.p.c., nei giudizi di tipo civile, disciplinati, in merito ai costi legali, dal d.m. n. 140/2012, per le ragioni di seguito spiegate:
L’art. 91., ult. co., c.p.c., innovato è vigente dal 21.2.2012, periodo in cui vi erano ancora i prezzi processuali di cui all’abolito d.m. dell’8.4.2004 n. 127.
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Come predetto, l’argomento dei prezzi processuali è stato, in seguito totalmente ridefinito, e precisamente a decorrere dall’adozione (in data 23-8-2012) del suddetto d.m. n. 140/2012 (disciplina arrecante la definizione dei requisiti per il pagamento da parte di un ente giurisdizionale degli onorari per le funzioni normalmente controllate dal Ministero della giustizia, in base all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, trasformato, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), che introduce i cc.dd. criteri processuali per unità e che abroga, peraltro, la differenza tra diritti e compensi, ancora esistente nell’art. 91 c.p.c. rinnovato.
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Dell’inattuabilità del nuovo art. 91 ul. co. e’ dimostrazione la recente giurisprudenza dei magistrati di pace.
In primo luogo, leggasi Giudice di pace di Pozzuoli, verdetto 7 novembre 2012: “La modificazione dell'art. 91, comma finale, in rapporto all'art. 82, primo comma, c.p.c. ha avuto luogo nella vigenza dei prezzi specialistici di cui al D.M. n.127 dell'8/4/04 ed il legislatore ha voluto stabilire il nuovo limite per il pagamento di costi, diritti e compensi in questo quadro.