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La legge del 438 /2001 pur mantenendo invariata la struttura della norma, che prevede la creazione di un apparato organizzativo e il compimento di atti di violenza, ha rimodellato l'elemento soggettivo del reato introducendo espressamente l'elemento costitutivo della finalità di terrorismo alternativa a quella eversiva, introducendo il comma terzo che punisce altresì gli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero.
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La definizione degli atti terroristici contenuta nell'art. 1 della Decisione quadro dell'Unione Europea è basata, invece, sull'elencazione di una serie determinata di reati, considerati tali dal diritto nazionale, che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione o di costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, ovvero di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.
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La giurisprudenza sostiene che la struttura della fattispecie delineata dall'art. 270 bis c.p. è compatibile con l'applicazione dei principi elaborati dalla stessa in materia di concorso eventuale nel delitto associativo.
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In questa prospettiva la Cassazione penale sez. I, 12 gennaio 2007, n. 1072 afferma la trasposizione di tali principi al reato di cui all'art. 270 bis c.p.; pone in luce che l'applicazione dello schema concorsuale tracciato nell'art. 110 c.p. rende ammissibile la figura del concorso esterno anche rispetto alla fattispecie associativa con finalità di terrorismo internazionale nei confronti di quei soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto e consapevole apporto eziologicamente rilevante sulla conservazione, sul rafforzamento e sul conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, sempre che, ovviamente, sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo.
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Il delitto di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) è di competenza della Corte di Assise (art. 5 c.p.p.), ma nell’ipotesi del tentativo diviene competente il Tribunale collegiale (art. 33 bis c.p.p.). Si tratta di un delitto che è procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p) dove la misura precautelare del fermo di indiziato di delitto viene sempre consentita (art. 381 c.p.p.) mentre, invece, l’arresto è facoltativo in flagranza nell’ipotesi di cui al primo comma.
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La coltivazione domestica di sostanze stupefacenti SOMMARIO: 1. La struttura del reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990; 2. La ratio dell’incriminazione: i reati di pericolo presunto;
La rilevanza penale della coltivazione domestica “per uso personale”:
Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14”.
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In questo senso, allora, la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti integra un tipico reato di pericolo presunto, connotato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa astratta (Corte Costituzionale, con la sentenza n. 360 del 1995)
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La rilevanza penale della coltivazione “per uso personale”: la tesi maggioritaria In dottrina ed in giurisprudenza è sorta la questione della rilevanza penale della coltivazione domestica per uso personale.
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La tesi minoritaria. Un diverso (e minoritario) orientamento, affermatosi nella giurisprudenza più recente, ritiene, al contrario, che la c.d. "coltivazione domestica" non integri gli estremi della fattispecie tipica della "coltivazione" oggetto di incriminazione nell'ambito dell'art. 73, comma primo, del D.P.R. n. 309 del 1990, ma costituisca species del più ampio genus (di chiusura) della "detenzione", di cui al IO comma del successivo art. 75, risultando conseguentemente depenalizzata se finalizzata all'esclusivo uso personale, e ciò anche alla luce del regime normativo introdotto dalla legge n. 49 del 2006.