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Cassazione penale, sezione VI, sentenza 5 giugno 2003, n. 24621 In materia di stupefacenti, mentre l’ispezione e la perquisizione previste dal codice di procedura penale presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla polizia giudiziaria dall’art. 103 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, hanno un ambito più ampio, essendo subordinati solo alla sussistenza del “fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope”.
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